LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 4
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991 .