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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato27/12/2022
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato18/07/2017
5. Testo Coordinato30/05/2016
6. Testo Coordinato29/12/2015
7. Testo Coordinato30/07/2015
8. Testo Coordinato27/06/2014
9. Testo Coordinato27/06/2014
10. Testo Coordinato22/12/2011
11. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/02/2005

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.

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