Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
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3. | ![]() | 20/05/2021 | |
4. | ![]() | 18/07/2017 | |
5. | ![]() | 30/05/2016 | |
6. | ![]() | 29/12/2015 | |
7. | ![]() | 30/07/2015 | |
8. | ![]() | 27/06/2014 | |
9. | ![]() | 27/06/2014 | |
10. | ![]() | 22/12/2011 | |
11. | ![]() | 28/12/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/02/2005
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.