Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 20/05/2021 | |
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3. | ![]() | 01/08/2019 | |
4. | ![]() | 22/10/2018 | |
5. | ![]() | 30/05/2016 | |
6. | ![]() | 29/12/2015 | |
7. | ![]() | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/02/2005
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
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BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 9
Contributi
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.