LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 23
(sostituito comma 1 da art. 22 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)
Comitati paritetici provinciali
1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.
2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).