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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione
Art. 4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
Art. 5 - Attività di controllo
Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione
Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione
Art. 9 - Contributi
Art. 10 - Spazi ed attrezzature
Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia
Art. 12 - Servizi informativi
Art. 13 - Rapporti convenzionali
Art. 14 - Criteri di priorità per le convenzioni
Art. 15 - Principio di sussidiarietà
Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 17 - Compiti e attività dei Centri di servizio
Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio
Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione
Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato
Art. 21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
Art. 22 - Osservatorio regionale del volontariato
Art. 23 - Comitati paritetici provinciali
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Disposizioni transitorie
Art. 26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale ... delle organizzazioni stesse.
Art. 2

(già sostituito da art. 5 L.R. 30 giugno 2014 n. 8, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 37 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 Sito esternoe per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).
Art. 3

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, poi sostituiti commi 1 e 3 da art. 6 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").
Art. 4

(modificato comma 1, sostituiti commi 2 e 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 7 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991 Sito esterno.
4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991 Sito esterno, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.
Art. 6

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ... hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.
Art. 8

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.
Art. 9

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Contributi
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nel registro previsto dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.
Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 Sito esterno (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Sito esterno.
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 15 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.
Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.
Art. 14
Criteri di priorità per le convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione Sito esterno, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.
Art. 15
Principio di sussidiarietà
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Sito esterno e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.
Art. 16

(modificati commi 1,2,6 e 7 da art. 17 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Centri di servizio per il volontariato
1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 Sito esterno, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire ... previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.
2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni ambito territoriale provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.
3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.
4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.
5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.
6. Gli enti locali possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.
7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nel registro.
8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.
Art. 17

(modificati commi 1 e 3 da art. 18 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Compiti e attività dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. In particolare:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.
2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale n. 2 del 2003 , o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.
4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.
Art. 18

(modificato comma 2 da art. 19 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Controlli sui Centri di servizio
1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.
2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dal registro istituito con la presente legge.
3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.
Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.
2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Conferenza regionale del volontariato
abrogato.
Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
abrogato.
Osservatorio regionale del volontariato
abrogato.
Art. 23
Comitati paritetici provinciali
abrogato.
Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.
Art. 26
1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.

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