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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/12/2013
2. Testo Coordinato27/07/2009
3. Testo Originale01/04/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 08/11/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1) (13)

TITOLO III
Autonomie locali
Art. 23
Consiglio delle Autonomie
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:
a) lo Statuto e le relative modificazioni;
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.
7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 134 della Costituzione Sito esterno.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 24
Integrazione tra livelli di governo
1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli Enti locali di quanto previsto dall' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, definendo finalità e durata dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina le modalità di verifica dell'esercizio delle funzioni e di utilizzazione delle risorse assegnate. (8)
Art. 25
Rapporti interregionali
1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall' articolo 117 della Costituzione Sito esterno.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.
Art. 26
Rapporti con gli Enti locali
1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la Città metropolitana di Bologna e le Province.
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:
a) esercita, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.
3. L'Assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Città metropolitana, nonché alla individuazione delle sue funzioni. (9)

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell' art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

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