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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/12/2013
2. Testo Coordinato27/07/2009
3. Testo Originale01/04/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 08/11/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1) (13)

TITOLO V
La formazione delle leggi e dei regolamenti
Art. 49
Competenze legislative e regolamentari
1. La disciplina delle materie di competenza della Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale. (11)
3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti degli Enti locali.
4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.
Art. 50
Iniziativa legislativa
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione assembleare, sulla base del contenuto prevalente.
3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare.
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.
Art. 51
Procedimento legislativo
1. Il progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.
4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.
5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.
Art. 52
Promulgazione delle leggi
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Art. 53
Impatto delle leggi e redazione dei testi
1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.
2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.
Art. 54
Testi Unici
1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:
a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;
b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;
c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;
d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all' articolo 117 della Costituzione Sito esterno, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;
e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.
2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.
3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.
4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.
Art. 55
Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 56
Emanazione dei Regolamenti
1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del Regolamento.
3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.
4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell' art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

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