Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 106 dell' 1 agosto 2005

CAPO VII
SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO
SEZIONE I
SICUREZZA NEL LAVORO
Art. 41
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Sito esterno (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è prioritariamente orientata al sostegno del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale, volti:
a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante della qualità del lavoro e dell'occupazione, anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone pratiche;
d) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
3. La strategia di promozione di condizioni di regolarità del lavoro e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili costituisce elemento prioritario del sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa. Tale sistema si realizza mediante gli interventi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 42, le azioni della sezione II ed attraverso le misure di stabilizzazione previste all'articolo 13.
Art. 42
Interventi
1. La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:
a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza;
b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali;
c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:
a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale;
b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Università, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato, nonché con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel settore, sostenendone l'attività con proprie risorse.
3. La Regione e le Province favoriscono, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti;
c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'articolo 45, comma 8 della legge regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
d) interventi educativi nei confronti dei giovani;
e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle Province;
f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi;
g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno ed ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali;
i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di cui all'articolo 44.
4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende unità sanitarie locali e ne verifica la qualità e l'efficacia delle azioni di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di "audit" dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in riferimento all'articolo 1, comma 3 della legge 7 novembre 2000, n. 327 Sito esterno (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).
6. Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la corrispondenza con le esigenze e le specificità delle persone con disabilità.
Art. 43
Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno.
2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:
a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla regolarità e sicurezza del lavoro;
b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformità delle procedure amministrative e dei metodi di controllo;
c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorità individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche;
d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.
SEZIONE II
REGOLARITÀ DEL LAVORO
Art. 44
Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro
1. La Regione e le Province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.
2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:
a) iniziative di educazione alla legalità;
b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 32, commi 6 e 7;
e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro, secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 9;
f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;
g) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali, nonché nei casi di ricorso ad appalti ed a subappalti.

Espandi Indice