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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

CAPO VI
SERVIZI PER IL LAVORO
SEZIONE I
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Art. 32
Funzioni
1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.
2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.
3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:
a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro;
b) orientamento al lavoro;
c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze;
d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenerne l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e l'integrazione sociale;
f) accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;
g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente articolo.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto delle peculiarità dei diversi settori economico-produttivi e delle specificità dei fenomeni di stagionalità, con particolare riferimento alle attività agricole, agroindustriali e turistiche.
5. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 Sito esterno e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Sito esterno (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno), ed in particolare:
a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000 Sito esterno, anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno;
b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
c) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno;
d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7.
6. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative:
a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 Sito esterno, o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge n. 142 del 2001 Sito esterno;
b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 Sito esterno (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);
c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000 Sito esterno;
d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.
7. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative:
a) alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000 Sito esterno, da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro;
b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge n. 510 del 1996 Sito esterno convertito dalla legge n. 608 del 1996 Sito esterno.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le Province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa.
9. La Regione e le Province promuovono, in accordo con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione quale modalità di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni di cui al comma 3.
Art. 32 bis
Agenzia regionale per il lavoro
1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.
2. L'Agenzia provvede a:
a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno(Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;
u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.
3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.
4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.
6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:
a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.
8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore è inconferibile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Sito esterno (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.
10. ... Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.
11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010 Sito esterno.
12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
d) donazioni, eredità, legati.
14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione.
Art. 33
Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province
1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego". Le Province svolgono direttamente le funzioni di cui all'articolo 32, comma 3 ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. I servizi di cui all'articolo 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione.
2. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale. In tale contesto la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6 e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), definisce criteri e modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.
Art. 34
Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi
1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti accreditati, nonché i Comuni singoli o associati allorché svolgano le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma 4, nonché le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni, nonché ai risultati da conseguire in termini d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui al presente comma.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale al fine di garantire omogeneità di comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi operativi con particolare riferimento a:
a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e modalità di gestione operativa;
b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di disoccupazione;
c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;
d) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
Art. 35
Accreditamento
1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma 1.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente e gli organismi di cui all'articolo 6, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono, in particolare, alle competenze professionali, alle capacità gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento nonché l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale.
3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.
5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditamento per la formazione professionale di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 36
Monitoraggio
1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.
2. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati a livello regionale mettono a disposizione della Regione e delle Province i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro previste all'articolo 4.
Art. 37
Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche
1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 Sito esterno, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.
2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, nonché le altre amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.
3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
Art. 38
Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)
1. Il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica del lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.
2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei Comuni.
3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni.
4. A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione di personale.
5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.
SEZIONE II
SERVIZI AUTORIZZATI
Art. 39
Autorizzazione
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 40
Particolari forme di autorizzazione
1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:
a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.
3. La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.

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