LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 26 sexies
(aggiunto da art. 8 L.R. 19 luglio 2013, n.7)
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 quinquies, commi 3 e 4, e al presente articolo, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati sono immediatamente interrotti.