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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

CAPO III
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
SEZIONE I
FINALITÀ E STRUMENTI
Art. 8
Finalità
1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:
a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;
c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;
e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;
g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale;
h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale.
2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.
Art. 9
Strumenti
1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:
a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del capo III, sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003;
b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
c) attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);
f) incentivi, secondo le priorità di cui all'articolo 11;
g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.
Art. 10
Incentivi ed assegni di servizio
1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.
2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.
5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.
6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.
7. Le amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.
SEZIONE II
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
Art. 11
Priorità di intervento
1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:
a) le persone con disabilità, con particolare riferimento a quanto previsto alla sezione III;
b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali);
c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2;
e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;
f) le persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);
g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 16.
2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 13 e 14.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
Art. 12
Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), f) e comma 4.
Art. 13
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:
a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d).
4. La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.
Art. 14
Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura
1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le Province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:
a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
b) erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;
c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.
3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.
4. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalità del comma 1 nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.
Art. 15
Mobilità territoriale dei lavoratori
1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:
a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;
b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;
c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.
Art. 16
Crisi occupazionali
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 Sito esterno.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;
c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma 5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.
SEZIONE III
POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Art. 17
Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità
1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.
2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:
a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e dei loro consorzi;
b) integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;
c) integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato, degli strumenti della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), fra i quali, in particolare, i piani di zona previsti all'articolo 29 della stessa legge.
3. La Giunta regionale, al fine di consentire pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con disabilità dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:
a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento delle persone con disabilità;
b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle persone con disabilità;
c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori con disabilità impegnati in attività autonome degli assegni di servizio e formativi di cui alla sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative delle piccole e medie imprese;
d) le modalità di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e sanzioni al fondo di cui all'articolo 19.
4. La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, nonché con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'articolo 18, comma 2.
Art. 18
Partecipazione
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilità quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente sezione.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le Aziende unità sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.
3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle persone con disabilità e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonché delle Aziende unità sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 17, comma 4.
4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale.
5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilità.
6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è istituito il comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997 Sito esterno. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale.
Art. 19
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità
1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.
3. La Regione, anche con il concorso delle Province, promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilità e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.
4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.
5. Le Province svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.
Art. 20
Assunzioni e convenzioni
1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno. Le Province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.
2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono essere riferite alla totalità o a parte della quota d'obbligo.
3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno. Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.
Art. 21
Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonché la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, individua con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.
2. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni migliorative per le persone con disabilità.
3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione già previsti dalla legge n. 68 del 1999 Sito esterno, nonché le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino alle scadenze in esse individuate.
4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresì la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 22
Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali
1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 Sito esterno e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.
2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:
a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno;
c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 18, comma 4;
d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate.
6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992 Sito esterno, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.
7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno, eventualmente emergenti, attraverso:
a) assunzioni, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;
b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;
c) stipula di convenzioni di cui all'articolo 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
8. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.
9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 Sito esterno, (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del 1999 Sito esterno.

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