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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Art. 49
Conformità alle disposizioni comunitarie
1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsto.

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