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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

Art. 26 quater
Indennità di partecipazione
1. E' corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. La disposizione opera anche per i tirocini di cui all'articolo 26 novies.
2. L'indennità è d'importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.
3. Nei periodi di sospensione del tirocinio, di cui all'articolo 25, commi 5 e 6, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma 2 per i lavoratori sospesi. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

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