Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

SEZIONE II
SERVIZI AUTORIZZATI
Art. 39
Autorizzazione
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 40
Particolari forme di autorizzazione
1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:
a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.
3. La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.

Espandi Indice