LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 1
Principi
1.
Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
2.
La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3.
La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in attuazione del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'
articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59
).

