LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 26 octies
(aggiunto da art. 19 L.R. 30 luglio 2015, n.14 poi sostituito da art. 10 L.R. 4 marzo 2019, n. 1)
Norma di rinvio
1.
Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli
articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'
articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).