LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 28
Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1.
In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione di cui alla
legge regionale n. 12 del 2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.
2.
La Giunta regionale, nel rispetto degli standard di cui all'
articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
L. 14 febbraio 2003, n. 30 ), definiti ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Istruzione, università e ricerca, nonché, a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.