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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 31
Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all' articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.

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