LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 45
Finalità
1.
La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.
2.
La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.