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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

SEZIONE II
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 6
Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1. Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2 la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'articolo 50 ed all' articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge.
2. Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1, oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all' articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.
Art. 7
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale
1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.
3. Le Province si avvalgono delle commissioni previste dall' articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all' articolo 78 della legge n. 448 del 1998 Sito esterno le Province possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3.
5. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1 lettere h) e k) le Province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori di cui agli articoli 11 e 12. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.

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