LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
SEZIONE I
FINALITÀ E STRUMENTI
Art. 8
Finalità
1.
Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:
a)
favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
b)
favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;
c)
favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
d)
sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;
e)
sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
f)
sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;
g)
sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale;
h)
sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale.
2.
La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.
Art. 9
Strumenti
1.
Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:
a)
percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del
capo III, sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003;
b)
gli assegni formativi di cui all'
articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
c)
attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
d)
tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
e)
preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);
f)
incentivi, secondo le priorità di cui all'articolo 11;
g)
gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.
Art. 10
Incentivi ed assegni di servizio
1.
Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.
2.
La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.
3.
Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.
4.
La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.
5.
Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.
6.
Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.
7.
Le amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.