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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

SEZIONE II
PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
Art. 11
Priorità di intervento
1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:
a) le persone con disabilità, con particolare riferimento a quanto previsto alla sezione III;
b) le persone di cui all' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali);
c) le persone che rientrano nei casi previsti dall' articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2;
e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;
f) le persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);
g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 16.
2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 13 e 14.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
Art. 12
Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), f) e comma 4.
Art. 13
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:
a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d).
4. La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.
Art. 14
Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura
1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le Province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:
a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
b) erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;
c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.
3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.
4. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalità del comma 1 nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.
Art. 15
Mobilità territoriale dei lavoratori
1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:
a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;
b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;
c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.
Art. 16
Crisi occupazionali
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all' articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 Sito esterno.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;
c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma 5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.

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