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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

CAPO V
APPRENDISTATO
Art. 27
Aspetti formativi dei contratti di apprendistato
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella commissione di cui all' articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.
3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui al comma 2, ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso. A tal fine la Giunta regionale definisce, secondo le forme di cui al comma 2, criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.
4. Possono essere realizzate, da parte degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, azioni di monitoraggio e valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché, sulla base delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, azioni di assistenza tecnica.
Art. 28
Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli standard di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Sito esterno (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 Sito esterno), definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 Sito esterno (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Istruzione, università e ricerca, nonché, a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Art. 29
Formazione per l'apprendistato professionalizzante
1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all' articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno, la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 30
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all' articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.
2. Per queste finalità la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative.
3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La Giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.
Art. 31
Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all' articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.

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