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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 10
Incentivi ed assegni di servizio
1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.
2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.
5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.
6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.
7. Le amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.

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