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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 9
Strumenti
1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:
a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del capo III, sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003;
b) gli assegni formativi di cui all' articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
c) attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);
f) incentivi, secondo le priorità di cui all'articolo 11;
g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.

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