LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 9
Strumenti
1.
Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:
a)
percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del
capo III, sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003;
b)
gli assegni formativi di cui all'
articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
c)
attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
d)
tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
e)
preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);
f)
incentivi, secondo le priorità di cui all'articolo 11;
g)
gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.