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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL’ASSOCIAZIONE ASIA INSTITUTE QUALE TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 maggio 2021, n. 6

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 31 maggio 2021, n. 6)

Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che persegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto e l'atto costituivo siano informati ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.
3. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo associativo. La Giunta assicura l'informazione all'Assemblea legislativa prevista dall'art. 64, comma 4, dello Statuto.

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