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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 21

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 166 del 22 dicembre 2005

Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 10, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

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