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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 21

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 166 del 22 dicembre 2005

Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).
2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2006 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).
3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.

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