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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 21

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 166 del 22 dicembre 2005

Art. 16
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2006 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 527.500.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2006 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 1.302.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007) come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2005.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
4. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui Euro 176.258.215,16 a partire dall'esercizio finanziario 2007 e fino all'esercizio finanziario 2026.
8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2007.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

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