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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

L.R. 29 marzo 2013, n. 3

Art. 6

(modificati commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Doveri del venditore
1. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

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