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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 14

(prima sostituito da art. 7 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, poi modificato comma 2 da art. 35 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.
3. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.
4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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