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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 4 ter
Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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