Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/07/2018 | ||
2. | 25/07/2013 | ||
3. | 29/03/2013 | ||
4. | 12/02/2010 | ||
5. | 18/02/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 13
(modificata rubrica da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)
Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione
1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.