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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato29/03/2013
4. Testo Coordinato12/02/2010
5. Testo Originale18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 13

(modificata rubrica da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione
1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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