Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/07/2018 | |
2. | ![]() | 25/07/2013 | |
3. | ![]() | 29/03/2013 | |
4. | ![]() | 12/02/2010 | |
5. | ![]() | 18/02/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 6
(modificati commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)
Doveri del venditore
1. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.