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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 3

(modificati comma 1, alinea comma 2 e comma 3 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , sostituite lett. a), lett. d), abrogata lett. e) e aggiunta lett. f bis) comma 2, aggiunto comma 2 bis da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , infine sostituita lett. f bis) comma 2 da art. 27 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

Responsabilità e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;
e) abrogata.
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.
2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale di affezione deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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