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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 13
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8, viene trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue componenti.
4. Attraverso il riparto di cui al comma 3, lettera a), sono favorite le iniziative volte all'integrazione organizzativa e funzionale delle Aree protette con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale e migliorare l'efficacia delle loro azioni di conservazione e valorizzazione ambientale.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per le spese di investimento può prevedere anche l'utilizzo, in cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette regionali e dei siti della Rete natura 2000, di risorse comunitarie, statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici progetti di interesse regionale.

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