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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 14
Funzioni delle Province
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:
a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;
e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;
f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;
g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;
h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

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