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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 15
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi interregionali partecipano alla predisposizione del Programma regionale di cui all'articolo 12 secondo le forme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione nelle linee guida metodologiche, di cui all'articolo 13, comma 1, attraverso la presentazione di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale relativo al territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell'area protetta;
c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell'area protetta;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento.
2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, pianificatorie e programmatorie previste dalla presente legge.

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