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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 59
Indennizzi e contributi
1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

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