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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 60
Sanzioni in materia di Aree protette
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 Sito esterno (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 Sito esterno e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).

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