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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 61
Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all'articolo 12, riguardano:
a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue parti o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta regionale;
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo principi di adeguatezza;
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore degli Enti di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i programmi promossi e realizzati congiuntamente da più Aree protette appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 18 trovano applicazione previa deliberazione del Consiglio regionale che a tal fine ridetermina il quadro finanziario generale e i criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la gestione e gli investimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.

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