LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005
Art. 63
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986
, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:

a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950
(Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;

b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967
, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;

c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967
, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
