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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 64
Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.

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