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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 65
Disposizioni transitorie
1. Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo 10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all'aggiornamento dello Statuto.
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente vigenti conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali varianti sono approvate con le procedure e le modalità definite dalla presente legge.
3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi già approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4. I Piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5. Il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino alla istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette, la competenza di cui all'articolo 60, comma 6, spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.

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