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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Art. 9
Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti nel Programma regionale di cui all'articolo 12.

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