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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 18 febbraio 2005

Capo IV
Paesaggi naturali e seminaturali protetti
Art. 50
Istituzione
1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazione ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
Art. 51
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva.
3. L'adeguamento della pianificazione comunale è effettuato entro un anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la concertazione istituzionale di cui al titolo I, capo III, della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 15 della stessa legge.
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;
b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie animali e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
d) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali.
6. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia.
7. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.
Art. 52
Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per perseguire le proprie finalità istitutive, in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, validi nello stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di valorizzazione.
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa per la sua attuazione e l'individuazione delle priorità degli interventi previsti, nonché la previsione delle relative risorse finanziarie.
3. Qualora più Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano ricompresi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e di valorizzazione.

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