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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 febbraio 2005 n. 10

Art. 11

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10)

Tutela della biodiversità
1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 è vietata l'introduzione di specie alloctone.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, ?emandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

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