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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 febbraio 2005 n. 10

Art. 3
Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i siti della Rete natura 2000 affinché perseguano le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento territoriale per:
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura 2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed europea.
4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali provinciali alla cui organizzazione e coordinamento provvedono le Province, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma regionale di cui all'articolo 12.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, ?emandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

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