LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 66
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve naturali regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, ?emandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.