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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 febbraio 2005 n. 10

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

(2)(3)

Art. 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.
3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell'art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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